- 18 Novembre 2022
- Posted by: Alessandro De Santis
- Categoria: Notizie

Il 6 luglio 2022 è entrato in vigore il Regolamento europeo 2019/2144 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché a sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada. Il Regolamento rientra nel piano Vision Zero attraverso cui l’UE vuol mettere un freno a morti e feriti gravi dovuti a incidenti stradali entro il 2050.
Con questo provvedimento viene stabilito l’obbligo, per le case automobilistiche che intendono omologare nuovi veicoli, di dotare i suddetti veicoli di alcuni specifici sistemi di assistenza alla guida (detti Adas). Dal 7 luglio 2024 l’obbligo riguarderà anche i veicoli di prima immatricolazione.
In aggiunta alla scatola nera (o EDR) e al sistema di adattamento intelligente della velocità ISA, sarà necessario avere a bordo anche l’Alcolock, ovvero un’interfaccia in grado di rilevare il tasso alcolemico di chi si mette alla guida. Qualora rilevasse un tasso alcolemico troppo alto nel guidatore, il sistema impedirà l’accensione del propulsore evitando, quindi, potenziali sinistri.
L’alcolock
Alcolock, noto anche come Ignition Interlock Device (IDD) o Alcohol Interlocks, si presenta in maniera estremamente simile a un comune etilometro elettronico in uso alle forze dell’ordine e funziona tramite una serie di sensori. La sua installazione sull’auto avviene tramite un’apposita predisposizione e diventa un passaggio obbligato per l’accensione del motore. Proprio come con un normale etilometro, per farlo funzionare bisogna soffiare al suo interno non appena ci si siede alla guida. Se l’esito è negativo il motore si accende, se invece il tasso alcolemico è superiore al consentito (in Italia 0,5 grammi per litro, ma nel resto d’Europa i limiti sono diversi, perciò va impostato a seconda del Paese in cui è venduta la vettura) l’auto resta spenta.
La situazione in Europa
In Europa sono 17 i Paesi dove l’alcolock è già equipaggiato sui veicoli oppure lo sarà a breve. La Svezia ha adottato volontariamente l’obbligo dell’etilometro sui veicoli per il trasporto pubblico con funzione di riabilitazione per chi viene sorpreso a bere al volante. La Finlandia, come la Svezia, ha introdotto spontaneamente l’obbligo dell’alcolock sui veicoli commerciali e scuolabus. In Polonia, Danimarca, Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Portogallo e Germania l’alcolock è presente su tutti i mezzi commerciali pesanti. Tra i Paesi dell’Unione Europea, l’Irlanda, la Germania, la Slovenia, Lettonia, Estonia e la Spagna stanno definendo norme ad hoc sull’uso dell’alcolock, mentre l’Italia è nella fase sperimentale dell’obbligo. Tra i Paesi in cui bisogna soffiare nell’alcolock per partire, la Lituania ha annunciato l’obbligo sui veicoli commerciali a scopo riabilitativo.
La situazione in Italia
La Fondazione Ania ha lanciato un progetto da sviluppare nel settore degli autisti professionisti. Nel corso del 2018 sono stati installati 53 sistemi Drager su una flotta di autobus di proprietà di Bus Company, azienda di trasporto pubblico con 400 dipendenti, che utilizza 300 autobus percorrendo circa 15 milioni di km l’anno.
Lo scopo del processo era quello di:
- Testare i sistemi di blocco dell’alcol e comprenderne la funzionalità operativa
- Fornire informazioni al settore assicurativo
- Prevenire le conseguenze negative dell’abuso di alcol durante la guida
- Ridurre il rischio di lesioni personali e danni materiali
- Rafforzare la fiducia di clienti e passeggeri
- Aumentare la consapevolezza del settore dei trasporti sulla guida in stato di ebbrezza
- Dimostrare impegno per la sicurezza stradale
Gli autobus dotati di questo sistema hanno percorso circa 10,4 milioni di km. I dati di misura sono archiviati nella memoria dell’apparecchiatura e non vengono trasmessi direttamente ad un centro di controllo, come avviene ad esempio con le “scatole nere”. Vengono scaricati solo in caso di incidenti stradali o in caso di sospetto che il conducente stia consumando alcolici in servizio. Il campionamento dei sistemi non ha rivelato alcuna violazione. I conducenti coinvolti nell’esperimento non hanno mai superato il livello alcolico previsto dal Codice della Strada e dai regolamenti aziendali (0,0 g/l) per i conducenti professionisti .
Possibili soluzioni
Recentemente il CNEL (Comitato Nazionale Economia e Lavoro), organo di consulenza delle Camere e del Governo, ha presentato una proposta di legge per introdurre limitazioni all’utilizzo dei veicoli a motore da parte di soggetti già condannati per il reato di guida in stato di ebbrezza che prevedono l’installazione, sul mezzo usato, di un dispositivo, l’alcol-lock, che impedisca la messa in moto qualora si rilevi un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge consentiti.
Nonostante la bontà della proposta, manca tuttavia allo stato attuale in Italia una rete di officine in grado di installare e manutenere tale tecnologia in aftermarket. Sarà quindi necessario attendere le tempistiche di implementazione previste dalla normativa europea sopra citata.
Oltre alla soluzioni tecnologiche sopra esposte, in seno al Comitato Tecnico 3.1 A – Politiche e programmi nazionali per la sicurezza stradale, presieduto dal Ing. Roberto Arditi, Direttore Sicurezza Stradale SINA/gruppo ASTM, è nata l’idea di proporre al decisore pubblico la possibilità di prevedere regole più stringenti sia per quanto concerne le pene e le sanzioni della guida in stato di ebbrezza sia per quanto riguarda le procedure per la restituzione di una patente precedentemente ritirata.
La normativa attuale in Italia
La guida in stato di ebbrezza da alcool è un reato di natura contravvenzionale, di competenza del Tribunale, tipizzato e sanzionato nell’art. 186 del Codice della Strada; altra norma di riferimento è il successivo art. 187.
Ai fini della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di “guida” la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in un’area pubblica o quantomeno destinata al pubblico.
L’art 33 della Legge n. 120/2010 è intervenuto sugli artt. 186 e 187 C.d.S., apportando diverse modifiche, tra cui: la depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, che cessa quindi di essere reato; tale fattispecie viene riformulata nei termini di illecito amministrativo, e per essa viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria; la possibilità che l’autore del reato venga condannato a svolgere un lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva e pecuniaria prevista per le ipotesi in cui il tasso alcolemico sia maggiore di 0,8 grammi per litro; – l’inasprimento del minimo della pena (portato da 3 a sei mesi di arresto) nei confronti di chi venga rinvenuto in stato di alterazione con tasso superiore a 1,5 grammi per litro. All’accertamento di tale reato consegue la sospensione della patente da uno a due anni (raddoppiata se il veicolo appartiene a persona diversa dal contravventore) o la revoca nel caso di recidiva infrabiennale, e la confisca del veicolo all’esito del procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna o patteggiamento qualora appartenente al contravventore.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 186 c.d.s. chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
- Con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- Con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- Con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Omicidio stradale: quando si verifica
L’omicidio stradale è una fattispecie delittuosa autonoma rispetto al reato di omicidio colposo introdotta dalla legge n. 41 del 23 marzo 2016 [1] al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti di coloro che, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagionino per colpa la morte altrui.
La nuova disposizione incriminatrice, art. 589 bis c.p., oltre all’ipotesi di base, contempla ipotesi aggravate qualora la condotta di guida, che abbia cagionato l’altrui morte, sia stata posta in essere in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe o attraverso una guida pericolosa.
La terza ipotesi, prevista dal comma 2, punisce con la reclusione da 8 a 12 anni, la morte stradale cagionata dal conducente di “veicolo a motore”:
- in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
- in stato di alterazione psico-fisica “conseguente all’assunzione” di sostanze stupefacenti o psicotrope
Si tratta delle ipotesi di omicidio stradale aggravato, per l’appunto, dallo stato di ebbrezza grave o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
A seguito di una multa per ritiro patente, sarà possibile ottenere nuovamente il documento seguendo iter diversi a seconda dell’infrazione commessa. L’iter per la restituzione patente dopo sospensione non è univoco. In caso di ritiro per scadenza della patente di guida, sarà sufficiente sostenere gli esami medici previsti per tornare in possesso del documento.
Nelle altre ipotesi di ritiro patente, come ad esempio in caso di tasso alcolemico elevato, sarà necessario sostenere un colloquio presso la sede del Dipartimento della prevenzione – medicina legale. La commissione inviterà il soggetto della sanzione allo svolgimento di un programma terapeutico composto da un colloquio di accoglienza, una visita medica, esami clinici e quattro sedute di counselling. In caso di esito positivo la patente sarà restituita.
Nei casi più gravi, infine, quando la patente è direttamente revocata, occorre attendere un minimo di 2 anni prima di poter rifare l’abilitazione di guida. Quando la ragione della revoca è legata a requisiti psicofisici, un incidente grave con feriti o l’assenza di revisione valida del documento di guida, è d’obbligo ottenere un certificato di visita medica o superare di nuovo gli esami di teoria e pratica.
A cura di Alessandro De Santis